Polizze assicurative per i rischi catastrofali: cosa prevede il nuovo obbligo assicurativo per le piccole e micro imprese

Terremoti, alluvioni e altri eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti, con conseguenze economiche sempre più rilevanti: per proteggere il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa, le micro e piccole imprese italiane dovranno adeguarsi al nuovo obbligo assicurativo catastrofale (polizza catastrofale o cat nat) entro il 1° gennaio 2026. In questo articolo abbiamo approfondito i principali rischi naturali che minacciano le imprese italiane, il quadro normativo dell’obbligo assicurativo catastrofale e le modalità di adeguamento previste dalla legge.

Rischi idrogeologici per le imprese italiane nell’era della transizione climatica

Le alluvioni e gli eventi meteorologici estremi stanno imponendo un costo crescente alle imprese italiane, sia per i danni diretti a immobili, impianti e scorte, sia per le perdite indirette dovute a interruzioni di attività e rotture di catene di fornitura. 

Secondo l’European Environment Agency, a livello europeo le perdite economiche legate agli estremi climatici negli ultimi anni sono elevate e in aumento, con stime che collocano i danni diretti in miliardi di euro e sottolineano un ampio “protection gap” tra quanto viene perso e quanto è assicurato. In Italia, in particolare, la vulnerabilità è particolarmente alta: secondo ISPRA quasi il 95% dei comuni presenta rischio idrogeologico, frane o erosione costiera e le aree classificate a rischio elevato sono in crescita, un fattore che espone molte PMI e piccole imprese a potenziali danni ricorrenti.

Per le imprese italiane il messaggio è chiaro: la transizione climatica aumenta la frequenza e l’intensità degli eventi, rendendo cruciale combinare misure di prevenzione (ad esempio adeguati interventi idraulici e gestione del territorio) con strumenti finanziari di tutela come le polizze contro le catastrofi naturali

Rischio sismico: l’impatto economico sull’Italia

L’Italia è anche una delle nazioni europee più esposte al rischio sismico, con un impatto economico che ogni anno pesa miliardi di euro sul sistema Paese. Tra costi di ricostruzione, interruzione delle attività produttive e perdite nei settori chiave come agroalimentare e industria, si stima che l’onere annuale oscillI tra i 15 e i 30 miliardi di euro, mentre negli ultimi 50 anni il cosiddetto “mutuo sismico” ha accumulato cifre tra 750 e 1500 miliardi (Pampanin, Piano Nazionale Integrato per la Riabilitazione Sismico-Energetica). Nel solo 2024, l’INGV ha registrato circa 17.000 eventi sismici in tutto il territorio nazionale, a testimonianza della costante vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture italiane.

I danni non si limitano solamente agli immobili: la produzione agricola, come il Parmigiano Reggiano colpito dal sisma del 2012, ha subito perdite per 110 milioni di euro, mentre nel settore industriale alcune aziende hanno visto i costi di ricostruzione superare il fatturato annuale. In questo scenario, soluzioni innovative di mitigazione del rischio, come quelle proposte da ISAAC, mostrano risultati concreti: in un portafoglio di 1.700 edifici tra scuole, ospedali e immobili privati, l’adozione di interventi strutturali ha ridotto le perdite annuali stimate da 4,5 a 0,8 milioni di euro, abbattendo il rischio del -80%.

La necessità di una gestione proattiva dei rischi catastrofali in Italia

Gli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico rendono indispensabile un approccio proattivo alla gestione dei rischi idrogeologici e meteorologici che includa la manutenzione del territorio, l’adozione di infrastrutture resilienti e politiche di mitigazione – può ridurre in modo sostanziale l’impatto economico degli eventi estremi. Secondo l’European Environment Agency (EEA, 2024), ogni euro investito in prevenzione può generare fino a sei euro di risparmio in costi di ricostruzione e perdite produttive.

Tuttavia, la sola prevenzione non basta. Per affrontare con efficacia la crescente frequenza e intensità degli eventi climatici serve un quadro normativo aggiornato, capace di promuovere la responsabilità condivisa tra settore pubblico e privato, e un sistema assicurativo diffuso e consapevole. Garantire la copertura dei beni aziendali e delle attività produttive significa oggi non solo proteggere il capitale economico, ma anche assicurare la continuità del tessuto imprenditoriale del Paese.

In questa direzione si inserisce il recente Obbligo Assicurativo Catastrofale per le imprese, un passo decisivo verso una gestione efficace e strutturata dei rischi naturali in Italia.

Obbligo Assicurativo Catastrofale in Italia: cosa dice il quadro normativo?

Il panorama normativo italiano sull’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali si è recentemente delineato con maggiore chiarezza. Dal Decreto Legislativo n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024, commi 101-112) è nata la normativa che stabilisce che le imprese iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 C.C.), escluse le imprese agricole, devono dotarsi di polizze che coprano danni materiali da calamità naturali come sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione (Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Quali sono le scadenze?

Il Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025 ha definito le modalità operative a partire dal 14 marzo 2025. Il Decreto‐Legge 39/2025 (convertito nella Legge n. 78/2025) ha differenziato le scadenze a seconda della dimensione dell’impresa: le grandi imprese hanno dovuto adeguarsi entro il 31 marzo 2025; le medie imprese entro il 1 ottobre 2025; le piccole e micro imprese entro il 1° gennaio 2026

Quali beni devono essere assicurati?

La normativa sull’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali stabilisce con precisione quali beni aziendali devono essere coperti. L’obbligo riguarda tutti i beni materiali di proprietà dell’impresa – terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature – destinati all’attività economica, sia produttiva che commerciale, comprese micro, piccole e medie imprese.

Il valore assicurato deve essere determinato secondo criteri oggettivi:

  • per gli immobili, sulla base del costo di ricostruzione a nuovo;
  • per i beni mobili e i macchinari, in funzione del valore di rimpiazzo o sostituzione;
  • per i terreni, in relazione al costo di ripristino a seguito dell’evento dannoso.

Sono quindi inclusi tutti i beni aziendali esposti a rischi naturali in Italia e, se rilevante, nel mondo, purché appartenenti al patrimonio dell’impresa iscritta al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.). Rientrano tra gli eventi catastrofali coperti: sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana.

Un elemento innovativo del D.L. 39/2025 (convertito nella Legge 78/2025) riguarda l’inclusione anche degli immobili oggetto di sanatoria edilizia o in corso di condono, che possono essere regolarmente assicurati. Il legislatore ha inoltre introdotto un vincolo di destinazione: gli indennizzi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per la ricostruzione o il ripristino dei beni danneggiati, favorendo così un rapido ritorno alla piena operatività delle imprese di ogni dimensione.

La Legge CAT NAT e la nuova cultura del rischio in Italia

Un recente studio dello IUSS di Pavia, pubblicato su SSRN (Social Science Research Network), analizza per la prima volta gli effetti della Legge 213/2023 sull’assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali, con particolare attenzione al rischio di alluvione. 

I ricercatori hanno confrontato i dati aziendali prima e dopo l’introduzione della polizza CAT NAT, evidenziando un aumento delle imprese assicurate da 654.000 a oltre 4,7 milioni, trainato soprattutto dalle PMI. Se prima solo il 12% delle piccole imprese disponeva di copertura, la nuova normativa ha esteso la protezione a tutti i settori, rafforzando la resilienza economica. Restano però criticità legate alla sottoassicurazione e alla debolezza delle sanzioni per chi non adempie all’obbligo. La legge segna un primo passo verso una più solida partnership pubblico-privato nella gestione del rischio climatico.

Come abbiamo visto entro il 1° gennaio 2026, l’obbligo di assicurazione verrà esteso anche alle micro e piccole imprese, un cambiamento che renderà il sistema più inclusivo ma anche più complesso da attuare. Molte realtà minori, spesso prive di competenze finanziarie e strumenti di analisi del rischio, dovranno affrontare una sfida culturale prima ancora che normativa. La vera risposta, dunque, dipenderà dalla capacità di queste imprese di comprendere che assicurarsi non significa solo rispettare un obbligo di legge, ma investire nella propria continuità e nel futuro dei territori in cui operano.

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