Assicurazione Professionale Medici Dipendenti Ospedalieri – Colpa Grave

Proteggere il tuo lavoro quotidiano significa proteggere anche la tua persona. Oltre ad essere obbligatoria per legge, la polizza di responsabilità civile garantisce al medico ospedaliero dipendente una copertura assicurativa in grado di tutelare la professione e la propria sfera economica.

dottore in ospedale: assicurazione professionale medici dipendenti ospedalieri

Cosa Offre

La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, ti tiene indenne da quanto da te dovuto quale civilmente responsabile esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili per colpa grave e derivanti dall’azione di rivalsa esperita dall’impresa di assicurazioni o dall’azienda pubblica.

Consigliato a

Tutti i Medici Dipendenti Ospedalieri che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana affidabile ed esperta.

Esclusiva garanzia per Rivalsa Colpa Grave da parte delle Strutture Ospedaliere Pubbliche

  • Responsabilità Civile Professionale

    La Società tiene indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto o in parte responsabile con sentenza passata in giudicato, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività Istituzionale/ professionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:

    1. dall’azione di rivalsa esperita dall’Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della polizza Aziendale;
    2. dall’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda Pubblica di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

    Retroattività Temporale

    L’Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti a comportamenti gravemente colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di effetto della Polizza. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c..

  • Spese Legali

    La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. In caso di assunzione diretta della gestione delle vertenze la Società sopporta tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato anche oltre il limite dell’importo di un quarto del massimale. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società. La Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i parametri tempo per tempo vigenti, applicati nel minimo, con liquidazione entro il 31/12 di ciascun anno delle prestazioni svolte nell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia di euro 516 per sinistro e entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità.   

    Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

    La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

  • Garanzia Postuma ex legge 8/3/2017 n.24

    L’assicurazione vale nei casi di operatività della polizza a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi, per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell’attività professionale e di cancellazione dall’Albo, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto e la sua cessazione. Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

    Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

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  • Postuma Illimitata

    L’assicurazione vale a favore dell’Assicurato e/o dei suoi Eredi per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo ricompreso tra la data di stipula del contratto, il periodo di retroattività di cui all’Articolo 2.4 e la sua cessazione, per qualsiasi altro caso non previsto all’art. 2.5 – Garanzia postuma ex legge 8/3/2017 n.24.

    Egualmente a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.

    Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per l’intero periodo di postuma indipendentemente dal numero di sinistri.

  • Retroattività Temporale

    L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l’art.1892 c.c.

    Tuttavia se l’Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della polizza o delle polizze precedenti, ancorché non denunciati all’atto della stipula della nuova polizza con esclusione della applicazione dell’art.1892 c.c.

  • Dovere di solidarietà – emergenza sanitaria

    Con la presente appendice si precisa che l’assicurazione si intende estesa agli interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria, anche al di fuori dell’attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di euro 1.000.000,00 (un milione).

    Tale estensione è prestata nella forma “Claims Made” ossia è resa attiva solo allorché la richiesta di risarcimento venga portata a conoscenza dell’Assicurato per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e purché sia conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima del periodo di retroattività dal presente contratto previsto.

Avvertenza: le informazioni sopra riportate contengono messaggi pubblicitari e a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre Agenzie e sul sito www.assicuratricemilanese.it.

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