La polizza assicurativa Consulente del Lavoro tutela la tua professione dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all’esercizio dell’attività svolta, proteggendo il tuo patrimonio economico.
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La polizza assicurativa Consulente del Lavoro tutela la tua professione dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all’esercizio dell’attività svolta, proteggendo il tuo patrimonio economico.
La polizza, modulabile secondo le tue esigenze attraverso una combinazione di diverse garanzie, tutela per i danni cagionati a terze persone conseguenti a un fatto derivante da Responsabilità Civile inerente l’attività esercitata, nonché copre le richieste di risarcimento per gli infortuni subiti sul lavoro da parte dei dipendenti addetti all’impresa (RCO). La polizza comprende la tutela giudiziaria prestata con massimale illimitato.
Tutti i Consulenti del Lavoro che intendono affidare la loro sicurezza in ambito lavorativo ad una Compagnia di Assicurazioni italiana solida ed esperta.
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del Lavoro in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge 11 gennaio 1979 n. 12, e dal D.P.R. n° 430 del 15/07/1992 e successive norme regolatrici.
La Società in dipendenza di quanto stabilito all’Art. 20 – Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a clienti e a terzi per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile.
L’assicurazione vale inoltre per:
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
La Società assume a proprio carico, secondo le condizioni di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività professionale dichiarata e precisamente:
La garanzia comprende:
La presente garanzia si intende prestata con massimale illimitato.
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo, che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un legale e di un tecnico di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà indicarlo alla Società.
L’assicurazione vale a favore dell’Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:
a) per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.
b) Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 15 – Cessazione del rapporto assicurativo, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
c) A favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.
La garanzia è estesa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco – Revisore Contabile – Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.
L’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato non oltre cinque anni prima della data di effetto della polizza e non siano noti all’Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L’assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.
Limitatamente ai soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità e l’Asseverazione di cui all’art. 35 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di visto di conformità e asseverazione infedele, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo.
La presente garanzia deve altresì intendersi estesa all’attività di predisposizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi superiori a Euro 15.000 ai sensi del Decreto legge 78/2009 Articolo 9 – comma 7, oltre che alla compensazione di crediti fiscali di cui al comma 574 dell’Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in euro 3.000.000,00.
L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 ( tre ) anni alla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.
Limitatamente ai soggetti abilitati al rilascio della Certificazione Tributaria di cui all’art. 36 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di Certificazione Tributaria infedele, fatta eccezione per l’ipotesi di dolo.
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia assoluta di euro 2.500. In concomitanza di due o più franchigie si applicherà un’unica detrazione nella misura di euro 2.500. La garanzia comporta una riduzione del premio.
Assicuratrice Milanese s.p.a. – Compagnia di Assicurazioni
Sede legale e amministrativa: Corso Libertà 53-41018 San Cesario S.P. (MO)
Codice fiscale e partita IVA: 08589510158
Iscritta al Registro Imprese di Modena al n. 08589510158
Capitale sociale: € 50.000.000,44 i.v.
Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale”
Società Capogruppo: Modena Capitale s.p.a., con sede legale a Modena, Corso V. Emanuele II 41
Codice fiscale: 02983670361 – Reg. Imprese di Modena n. 02983670361 – Capitale sociale € 60.000.000,00 i.v.