Reclami

La soddisfazione dei nostri Clienti è per noi un obiettivo quotidiano. I nostri Intermediari assicurativi e la Direzione sono a completa disposizione per favorire la risoluzione di eventuali problematiche e raccogliere possibili segnalazioni di disservizio, spunti di riflessione per un continuo miglioramento.

Fermo quanto sopra, in caso di insoddisfazione è possibile presentare un reclamo.

Cosa è un reclamo

 Il reclamo è, ai sensi dell’art. 2, lettera t-bis) del regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. Ai sensi della lettera t-ter), per reclamante deve invece intendersi “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato”.

Reclami relativi al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori

 La Compagnia provvede alla trattazione dei reclami relativi ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Come presentare un reclamo alla Compagnia

 I reclami  devono contenere le seguenti informazioni:

  • Nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
  • Individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato
  • Breve descrizione del motivo di doglianza

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A., all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità

Come presentare un reclamo a IVASS

 Qualora l’impresa non fornisca risposta ovvero se la stessa sia considerata insoddisfacente in quanto ritenuta non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353

PEC: ivass@pec.ivass.it

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:

  • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale – se disponibile anche indirizzo PEC – eventuale recapito telefonico);
  • indicazione dell’impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato;
  • chiara e sintetica descrizione del motivo di lamentela;
  • copia del reclamo già trasmesso all’impresa e dell’eventuale risposta ricevuta e di eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

Il proponente può utilizzare il fac-simile di reclamo IVASS di seguito allegato:

Fac-simile Reclamo IVASS

Ulteriori informazioni sulla procedura di presentazione dei reclami sono disponibili sul sito:

Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie

Convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i

 il Decreto Legge 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto della negoziazione assistita, rendendone l’esperimento obbligatorio in determinate ipotesi normativamente previste dall’art. 3 del decreto in oggetto.

A norma dell’art. 2 del predetto testo normativo, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. L’art. 3 prevede quindi che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

Mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010

L’art. 1-bis del D. Lgs. 28/2010 prescrive che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia –ex plurimis– di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, a esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. Anche in tale caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Arbitrato

 L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire all’arbitro il potere di decidere la controversia.

Rendiconto Reclami

Rendiconto sulla gestione dei reclami – Anno 2023